AUA: NEL FORMULARIO INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ATTO RILASCIATO DAL SUAP

AUA: NEL FORMULARIO INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ATTO RILASCIATO DAL SUAP

AUA: NEL FORMULARIO INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ATTO RILASCIATO DAL SUAP

24/10/2017

Numerosi impianti, già operanti con certificato di iscrizione al registro provinciale ai sensi degli articoli 214 e 216 Dlgs 152/06, stanno “passando” alla nuova AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) in applicazione al D.P.R. n. 59/13. Ufficialmente l’AUA è adottata dalla Provincia (ora ARPAE per la regione Emilia Romagna o diversa autorità indicata dalla normativa regionale), in qualità di Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento (art. 2, comma 1, lettera b)), che confluisce nell’atto notificato dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune territorialmente competente. Il D.P.R. 59/13 (art. 2, comma 1, lettera c)) definisce inoltre i soggetti competenti in materia ambientale come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA (es. Comune, AUSL, ecc.).

A questo punto ci si domanda quali siano gli estremi da indicare nel formulario relativi all’autorizzazione dell’impianto. Tale autorizzazione è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), come “il provvedimento rilasciato dello sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art.3”. Questi sono soggetti diversi con ruoli diversi senza contrasto.

Il SUAP è l’Autorità procedente, referente unico per il gestore che sovrintende al corretto svolgimento del procedimento amministrativo e adotta il provvedimento finale che, fisicamente, contiene l’AUA. Si ritiene quindi che nel formulario vadano indicati gli estremi dell’atto rilasciato dal SUAP che contiene gli atti di assenso della autorità competenti con l’ausilio degli enti competenti in materia ambientale.