Ambiente: “Nuove modifiche su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi”

Ambiente: “Nuove modifiche su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi”

Ambiente: “Nuove modifiche su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi”

03/07/2023

Dal 16 giugno, tramite il Decreto Legislativo del 23 dicembre 2022 n. 213 recante le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851, sono entrate in vigore alcune modifiche al testo unico ambientale su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi.

Una delle prime novità è che non sarà più possibile istituire regimi di Responsabilità Estesa del Produttore anche su richiesta di una parte.

Sempre in materia di responsabilità estesa del produttore, sono previste modifiche dei termini per la presentazione annuale di alcune documentazioni al Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti a un regime di EPR (sistema della responsabilità estesa del produttore) sono tenuti ad iscriversi.  Entro il 31 maggio di ogni anno va presentato il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali.

Il 31 maggio, invece, è il termine per la relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti o le ragioni che hanno impedito di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
entro il 30 settembre di ogni anno va presentato un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo;
e, infine, entro il 31 maggio di ogni anno l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo con le voci di costo che lo compongono riportate in modo dettagliato.

Un’altra novità riguarda il Registro elettronico nazionale, il Decreto stabilisce infatti il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale l’iscrizione, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Inoltre, l’auto compostaggio e il compostaggio di comunità per utenze domestiche o non domestiche non prevederanno più l’applicazione di una riduzione della tariffa rifiuti. E sarà eliminata anche la disposizione che escludeva dalla definizione di rifiuti speciali quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche, spacci aziendali, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini. Secondo la previsione iniziale avrebbero dovuto essere considerati rifiuti urbani, ora invece saranno rifiuti speciali.

Modifiche sono state fatte anche all’articolo 205 inserendo il divieto che i rifiuti raccolti in modo differenziato non possono essere inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale.

Per ciò che riguarda, invece, le autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero (art. 208) e le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero in procedura semplificata (art. 214), il nuovo decreto modifica gli articoli prevedendo che siano trasmesse al sistema informativo RECER anziché al catasto telematico.

Il correttivo specifica inoltre che i rifiuti pericolosi siano etichettati e imballati seguendo le specifiche norme di settore vigenti, quali l’Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

In ultimo, tra le correzioni più importanti, ma le modifiche sono ancora molte altre, c’è la rimozione di un refuso che aveva creato molta confusione sull’applicazione delle modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e invio della comunicazione MUD previste per imprese del settore agricolo e alcune artigiane (parrucchieri, tatuatori, estetiste e pedicure). Queste imprese possono adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico ed all’obbligo di invio del MUD tramite la tenuta in forma ordinata dei formulari di identificazione. Per informazioni contattaci allo 0547 75621 e-mail: info@innovagruppo.it.