Ambiente: Nomina del consulente ADR, il Ministero chiarisce

Ambiente: Nomina del consulente ADR, il Ministero chiarisce

Ambiente: Nomina del consulente ADR, il Ministero chiarisce

02/01/2023

E’ obbligatorio per l’azienda che spedisce, in modo occasionale o solo piccole quantità di merci o rifiuti pericolosi (tra cui anche olio esausto e batterie al piombo), nominare un consulente ADR? In queste ultime settimane molte imprese avevano sollevato preoccupazioni per l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, dell’obbligo di nomina di un consulente ADR anche per le imprese che spediscono merci e rifiuti pericolosi che rientrano nella normativa. L’obbligo di nomina del consulente per lo “speditore”, infatti, era stato introdotto dall’A.D.R. 2019 ma il legislatore, per evitare un impatto traumatico, aveva previsto quattro anni di periodo transitorio, con scadenza appunto il 31 dicembre 2022. I dubbi rispetto a tale nuovo obbligo erano emersi rispetto ad un’interpretazione non proprio chiara circa l’estensione agli speditori delle esenzioni previste dalle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.40, finora applicabili in forza dell’art. 11, comma 14, del D.Lgs.35/2010.

Ora il Ministero dei trasporti, con circolare n. 40141/2022, trasmessa il 21 dicembre, ha voluto chiarire, su richiesta di Confesercenti e altre categorie, che, anche se l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, restano salve tutte quelle circostanze in cui era già prevista una non obbligatorietà o esenzione e che riguardano, sintetizzando il decreto legislativo, l’occasionalità della spedizione e la quantità di merce spedita.

Ma vediamo insieme quali sono le circostanze in cui si può non applicare l’obbligatorietà:

  • nel caso in cui le loro attività riguardino quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superino i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b).

Questa esenzione, però, non evita agli operatori coinvolti il rispetto delle altre prescrizioni sancite dall’accordo.

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