Ambiente: “Il RENTRI diventa operativo, istruzioni per l’uso: chi deve iscriversi e come fare

Ambiente: “Il RENTRI diventa operativo, istruzioni per l’uso: chi deve iscriversi e come fare

Ambiente: “Il RENTRI diventa operativo, istruzioni per l’uso: chi deve iscriversi e come fare

08/09/2024

Tra pochi mesi il RENTRI entrerà nella sua fase operativa. Dal 15 dicembre prossimo, infatti, partiranno le prime iscrizioni al Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, regolate dal decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023, rendendolo strumento unico a disposizione del MASE per la tracciabilità dei rifiuti, che si affianca alla digitalizzazione di documenti e adempimenti necessari per la movimentazione.

Sarà una fase lunga perché l’avvio del RENTRI viene gestito in più scaglioni temporali. Per prime partiranno le imprese più grandi, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata per il 13 febbraio 2026. Vediamo nel dettaglio come avverrà lo scaglionamento:

I primi soggetti a doversi iscrivere al Registro (dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025) saranno:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori rifiuti
  • Commercianti/intermediari rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (+ di 50 dipendenti )
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (+ di 50 dipendenti)

Poi sarà la volta dell’iscrizione obbligatoria a partire dal 15 giugno 2025 fino al 14 agosto 2025, per:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

Infine, per le realtà più piccole, l’iscrizione parte dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:

  • Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa (ad esempio studi medici o cliniche veterinarie), a prescindere dal numero di dipendenti.

 

Da tenere presente che per stabilire il calcolo del numero di dipendenti va considerata la composizione aziendale, e non alla singola unità locale, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

 

Chi è che quindi non deve obbligatoriamente iscriversi al RENTRI? I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (dei settori delle lavorazioni industriali, artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi) con un numero di dipendenti inferiore a 10 non hanno l’obbligo di registrarsi ma possono farlo ugualmente su base volontaria.  In più non hanno obblighi nemmeno i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi, agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione, indipendentemente dal numero di dipendenti. Per questi produttori, comunque, resta l’obbligo di adeguare il formulario al modello RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Per entrare nella fase operativa della registrazione va ricordato che prima di tutto bisogna accedere all’Area Operatori del portale ministeriale dedicato al RENTRI, il cui accesso sarà attivato dal 15 dicembre prossimo. L’accesso al RENTRI dovrà essere effettuato con le seguenti credenziali:

  • SPID per persona fisica;
  • SPID per persona giuridica;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE).

Dopo l’accesso serve creare il “profilo Operatore”, mediante l’importazione dei dati del Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati pubbliche, integrando se necessario le informazioni anagrafiche richieste. La procedura prevede quindi l’obbligo di indicare i dati delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore. Infine, bisogna indicare i seguenti dati:

  • le unità locali in cui si svolge l’attività dell’operatore e sono tenuti i registri di carico e scarico;
  • le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti);
  • le eventuali deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • i dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.

 

Per concludere, l’iscrizione si finalizza con il versamento dell’importo dovuto a titolo di diritto di segreteria e contributo annuo, mediante la piattaforma PagoPA. Si parla di 10 euro (diritti di segreteria) e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Mentre il contributo annuale per la prima iscrizione, dovuto anche in tal caso per ciascuna unità locale, è pari a:

  • 100 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 50 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 15 euro per ogni unità locale per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Per le annualità successive il contributo dovrà essere versato entro il 30 aprile, per un importo pari a:

  • 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Effettuato il versamento dovuto sarà possibile inviare la domanda di iscrizione al RENTRI. Non sarà necessaria la firma digitale.

Per ulteriori informazioni contattare Innova allo 0547 75621 e-mail: info@innovagruppo.it