Ambiente, “F-gas, dall’11 marzo entra in vigore il nuovo regolamento”
Entrerà in funzione l’11 marzo del 2024 il nuovo regolamento (n.573/2024) sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 febbraio 2024, la normativa si applica ai gas fluorurati a effetto serra (elencati negli allegati I, II e III) e ai prodotti e alle apparecchiature (o loro parti) che contengono anche loro gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento è legato a tali gas.
Nel regolamento, che prevede numerose novità, sono elencate le nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei suddetti gas, quale sia la responsabilità del produttore, la certificazione e la formazione per farne un uso sicuro. Oltre a questo, vengono elencate le condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso dei gas, i limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, le norme in materia di comunicazione e raccolta dati sulle emissioni e, in ultimo, anche le condizioni per particolari usi dei gas fluorurati.
Tra le novità si trovano i nuovi obblighi che prevedono un controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazioni di veicoli; il mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio; estensione degli obblighi di finanziamento (entro il 31 dicembre 2027) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) anche al finanziamento del recupero, del riciclo e della rigenerazione (o distruzione) degli F-gas e certificazione sia per chi svolge interventi che per le imprese che si occupano del settore. Nuove certificazioni e attestati, quindi, per le persone fisiche che svolgono attività con i F-gas (e alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali) anche nei treni, nelle metropolitane, nei sistemi di condizionamento d’aria di veicoli pesanti, furgoni, nelle miniere e nell’edilizia.
E ora passiamo ai divieti. Dal 1° gennaio 2025 sarà vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati; dal 1° gennaio 2026 sarà vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati; dal 1° gennaio 2032 sarà vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
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