Ambiente: “Esenzione nomina del consulente ADR, arrivano alcuni chiarimenti”

Ambiente: “Esenzione nomina del consulente ADR, arrivano alcuni chiarimenti”

Ambiente: “Esenzione nomina del consulente ADR, arrivano alcuni chiarimenti”

07/07/2024

L’ADR, il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada è una figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, l’imballaggio, il carico o il riempimento, lo scarico o la spedizione di merci pericolose. Con la circolare del 14 maggio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha voluto chiarire dubbi interpretativi relativamente alle condizioni di esenzione di nomina di tale consulente che si evince dall’applicazione di quanto indicato nel D.M. del 7 agosto 2023.

Nello scritto vi sono rappresentati vari esempi di condizioni di esclusione o esenzione.

Ad esempio viene chiarito che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. del 7 agosto 2023, ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Tutte quelle aziende che, invece, limitano la loro attività all’intermediazione, al coordinamento e all’organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose, non sono obbligate alla nomina di un consulente.

Quanto all’esclusione o esenzione totale, sono ovviamente escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

La Circolare, inoltre, dà informazioni anche in materia di formazione. La durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse. Per informazioni contatta lo staff di Innova allo 0547 75621 e-mail: info@innovagruppo.it