Ambiente, “Rifiuti speciali e urbani, dal 1 gennaio nuove regole in vigore”
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 sono diventate operative le nuove regole sui rifiuti speciali ed urbani definite dal D.lgs n. 116 del 03 settembre 2020 (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) che recepisce la nuova direttiva rifiuti contenuta nel pacchetto europeo di misure sull’economia circolare e che introduce una nuova definizione di rifiuto urbano, allineandola ai parametri europei. Il legislatore italiano ha deciso di estendere lo status giuridico di rifiuto urbano a un lungo elenco di tipologie di rifiuti generati da attività produttive, commerciali e artigianali. Un esempio? Si va dagli imballaggi alle vernici, eliminando il concetto di rifiuto “assimilabile” o “assimilato”. Per una lunga lista di rifiuti (e per una specifica tipologia di attività elencato nell’allegato L-quinquies *), infatti, non si parlerà di più di rifiuti speciali “assimilabili” ma di rifiuti urbani senza limiti quantitativi. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni. La Regione Emilia Romagna, in attuazione delle nuove definizioni del Decreto 152/06 (Codice Ambientale), ha stabilito all’art. 14 della legge regionale 2020 n. 11 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021 che:
1) le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Con riferimento all’anno 2021 questa comunicazione va effettuata entro il 31 marzo.
2) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al comune e all’affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.
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* Allegato – L-quinquies – Elenco attività che producono rifiuti di cui all’183, comma 1, lettera b ter), punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Sono escluse solo le attività industriali e agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.