Certificazione “Cessazione incarico del responsabile tecnico rifiuti, ecco cosa fare”
Dal 4 maggio 2020 entreranno in vigore le modalità operative (approvate con con Delibera n.1 del 30 gennaio 2020 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) per i casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico o per i casi di perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità. Ma vediamo cosa deve fare l’impresa che si trova ad affrontare queste due situazioni. In entrambi i casi l’impresa può proseguire l’attività, oggetto dell’iscrizione, per un periodo massimo di 90 giorni, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico saranno esercitate in modo provvisorio dal legale rappresentante indicato dall’impresa. Però, nel
frattempo, l’impresa deve provvedere in modo distinto a secondo del caso. Se si tratta di cessazione dell’incarico l’impresa ha 30 giorni di tempo, dall’avvenuta cessazione, per dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente. Se non ottempera a questa comunicazione entro i 30 giorni la sanzione prevista è la sospensione dell’iscrizione. Se si tratta di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento dell’idoneità spetta, invece, alla Sezione regionale comunicare anticipatamente per PEC la scadenza del requisito di idoneità e dal giorno successivo alla scadenza decorreranno 90 giorni. Se entro questi tre mesi non verrà nominato un nuovo responsabile tecnico rifiuti la sanzione è la cancellazione dell’impresa dall’Albo. Per informazioni sui requisiti di idoneità utili a nominare un nuovo responsabile tecnico puoi contattarci allo 0547/75621 o scrivere un’email info@innovagruppo.it.