Certificazione “Cessazione incarico del responsabile tecnico rifiuti, ecco cosa fare”

Certificazione “Cessazione incarico del responsabile tecnico rifiuti, ecco cosa fare”

Certificazione “Cessazione incarico del responsabile tecnico rifiuti, ecco cosa fare”

19/02/2020

Dal 4 maggio 2020 entreranno in vigore le modalità operative (approvate con con Delibera n.1 del 30 gennaio 2020 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) per i casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico o per i casi di perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità. Ma vediamo cosa deve fare l’impresa che si trova ad affrontare queste due situazioni. In entrambi i casi l’impresa può proseguire l’attività, oggetto dell’iscrizione, per un periodo massimo di 90 giorni, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico saranno esercitate in modo provvisorio dal legale rappresentante indicato dall’impresa. Però, nel
frattempo, l’impresa deve provvedere in modo distinto a secondo del caso. Se si tratta di cessazione dell’incarico l’impresa ha 30 giorni di tempo, dall’avvenuta cessazione, per dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente. Se non ottempera a questa comunicazione entro i 30 giorni la sanzione prevista è la sospensione dell’iscrizione. Se si tratta di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento dell’idoneità spetta, invece, alla Sezione regionale comunicare anticipatamente per PEC la scadenza del requisito di idoneità e dal giorno successivo alla scadenza decorreranno 90 giorni. Se entro questi tre mesi non verrà nominato un nuovo responsabile tecnico rifiuti la sanzione è la cancellazione dell’impresa dall’Albo. Per informazioni sui requisiti di idoneità utili a nominare un nuovo responsabile tecnico puoi contattarci allo 0547/75621 o scrivere un’email  info@innovagruppo.it.