F-Gas, ecco tutti gli adempimenti per i rivenditori
A portare più trasparenza nel settore dei Gas Fluorurati a effetto serra è stato il Dpr 146/2018 entrato in vigore a decorrere dal 24 gennaio 2019. Il provvedimento, che ha come obiettivo sia quello di disciplinare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate del settore F-Gas, che prevedere la costituzione di una Banca dati per la raccolta e la conservazione delle relative connesse informazioni, si occupa anche di regolamentare l’attività di vendita dei Gas Fluorurati a effetto serra e dei congegni che li contengono.
A questo proposito si evidenzia che a decorrere dal 24 luglio 2019 le aziende che forniscano F-Gas (per le osservazioni di cui all’art. 11 paragrafo 4 richiamato Reg. Ue n.517/2014) dovranno comunicare per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di Commercio territorialmente competente, le seguenti informazioni da trasmettere on line all’atto della vendita: 1) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti, oppure i numeri degli attestati delle persone fisiche certificate qualora le stesse imprese acquirenti siano esenti all’onere di certificazione, 2) la quantità e la tipologia di F-Gas a effetto serra effettivamente vendute.
Nello stesso modo, a decorrere dal 24 luglio 2019, le imprese che forniscano agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas a effetto serra dovranno comunicare per via telematica sempre alla Banca dati le seguenti informazioni da trasmettere on line all’atto della vendita: 1) tipologia di apparecchiatura, 2) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita, 3) anagrafica dell’acquirente, 4) dichiarazione dell’acquirente, recante l’impegno secondo cui l’installazione sarà eseguita da un’azienda certificata ex art. 10 medesimo Reg. UE 517/14. Qualora l’acquirente coincida con l’impresa certificata sarà sufficiente comunicare il numero di certificato e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. La dichiarazione di impegno, invece, spetterà al venditore nei casi in cui quest’ultimo offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione del congegno venduto.
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